Appare palese la colpa grave della cliente nell’adempimento degli obblighi contrattuali circa la cura con la quale avrebbe dovuto conservare il pin in luogo separato e segreto rispetto a quello in cui era custodia la carta nell’ipotesi in cui le quattro operazioni abusive furono compiute a minima distanza di tempo dalla commissione del furto (addirittura la prima – compiuta alle 15,20, sarebbe stata effettuata durante l’arco temporale – ore 15-15,30 – in cui, per la cliente, era stato commesso il reato) sicché il convincimento che l’autore della sottrazione, raggiunta la postazione in cui effettuare le operazioni, non perse un attimo di tempo per reperire il pin della carta, attesta, in misura, eloquente, la violazione degli obblighi di custodia e di diligenza della cliente.