La locuzione “non possono essere […] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria” di cui alla Sez. I, § 4, 4° alinea Reg. ABF intende contemplare qualunque tipologia di azione, sia essa cautelare o di merito, che sia stata proposta in data anteriore alla proposizione del ricorso innanzi all’ABF, rendendo quest’ultimo inammissibile, a nulla rilevando la circostanza che l’anteriore giudizio sia pendente al momento della proposizione del ricorso all’ABF o che esso si sia esaurito con una decisione insuscettibile di influire sul merito della vicenda.