Non è fondata la contestazione del mutuatario nei confronti della banca di non aver accettato tempestivamente la sostituzione della polizza precedente con quella nuova da esso stipulata, o comunque di non averlo avvisato tempestivamente dei problemi che la nuova polizza comportava, laddove: 1) la nuova polizza è stata presentata alla banca nell’imminenza della scadenza del periodo di efficace disdettabilità della precedente; 2) la banca ha agito correttamente nel segnalare che la nuova polizza non poteva sostituire la precedente ai fini dell’adempimento delle obbligazioni che il ricorrente nella sua qualità di mutuatario aveva assunto nel contratto di mutuo, posto che l’appendice di vincolo era affetta da un difetto di forma – mancanza di sottoscrizione – che la rendeva inidonea allo scopo.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12