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Dossier

Centrale rischi finanziari private | Circostanze rilevanti | Segnalazioni illegittime

Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.963

6 Luglio 2011

Deve escludersi la responsabilità del cliente ex art. 1218 cod. civ. per il mancato adempimento all’obbligo di rimborso rateale del finanziamento laddove l’unico motivo determinante la mancata restituzione del credito utilizzato dal cliente attraverso la spendita della carta di credito sia stato rappresentato dalla modifica delle coordinate del conto corrente conseguente al processo di riorganizzazione che ha interessato il gruppo societario di appartenenza dell’intermediario. Ne consegue l’illegittimità della segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazioni creditizie, appunto perché è stato lo stesso intermediario a creare le condizioni che hanno vanificato la possibilità per i cliente di provvedere al regolare adempimento. Né a conclusioni diverse può giungersi in base al rilievo che il cliente non si è attivato con l’intermediario una volta avuto contezza del mancato addebito sul conto di appoggio dei ratei mensili dovuti in ragione dell’utilizzo della carta. Infatti, una volta impartito dal cliente l’ordine di addebito sul conto di appoggio, l’intermediario era stato messo in condizione di poter soddisfare il proprio credito unilateralmente senza bisogno della ulteriore e periodica cooperazione del cliente-debitore, il quale aveva allora legittimamente ragione di confidare sulla corrente operatività del meccanismo prescelto dall’intermediario per garantirsi il rimborso del finanziamento, e dunque non aveva ragionevolmente nemmeno il dovere, neppure in ossequio al generale canone di buona fede, di controllare periodicamente che l’addebito fosse eseguito nei termini contrattualmente stabiliti.


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