Accertata la responsabilità precontrattuale dell’intermediario per violazione del legittimo affidamento da parte del cliente circa il perfezionamento della surroga del mutuo, è legittima la voce di danno consistente nella cifra che il richiedente avrebbe risparmiato in caso di tempestiva stipula della surroga in ragione delle migliori condizioni economiche offerte dall’intermediario danneggiante rispetto a quelle di cui al contratto di mutuo originariamente stipulato con altro intermediario. Diversamente, fuoriesce dal perimetro dei danni risarcibili nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale l’ulteriore ipotetico risparmio che il richiedente avrebbe realizzato, in proiezione futura, se avesse effettuato la stipula con l’intermediario danneggiante anziché con il diverso intermediario con cui la surroga, a condizioni economiche meno vantaggiose, è poi stata realizzata.