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Dossier

Credito al consumo | Concessione | Pubblicità

Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.969

6 Luglio 2011

 

Al fine di favorire le relazioni tra gli intermediari e la clientela, si evidenzia l’inopportunità per l’intermediario di fare ricorso a forme di pubblicità precontrattuale che presentino qualche profilo di decettività: profilo che può rinvenirsi già nella denominazione del minifido come “fido per stare tranquilli”, oltre che nell’insistenza posta su alcuni requisiti oggettivi necessari per ottenere il finanziamento, presentati quasi come esclusivi, inducendo a ritenere pressoché automatica l’erogazione del credito che invece sarà subordinata ad una normale istruttoria da parte dell’intermediario medesimo (nel caso di specie, l’intermediario pubblicizzava sul proprio sito web la concessione di un minifido indicando come caratteristiche indispensabili per accedere al finanziamento esclusivamente il “possesso della qualità di ´lavoro dipendente’ (o ‘non dipendente’) senza indicazione di nessun altro requisito necessario (tranne i 6 mesi di apertura del conto)”).


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