Relativamente al rapporto di bancassurance (la polizza vita era stata sottoscritta preso la banca con una compagnia controllata della banca stessa) la banca, e per essa la filiale di riferimento, non agisce come fiduciario dell’assicurato e dei relativi beneficiari, né nella fase di stipulazione del contratto assicurativo né in quella successiva di gestione del medesimo (nel caso di specie il Collegio ha respinto il ricorso del cliente il quale, avendo richiesto, in qualità di erede, la liquidazione di una polizza assicurativa sulla vita stipulata dalla madre, a fronte del mancato rimborso da parte della compagnia di assicurazione per prescrizione del diritto, aveva invoca la responsabilità della banca per non averle fornito adeguate e complete informazioni sulle condizioni contrattuali, in particolare sui tempi per la richiesta della liquidazione).