In mancata di una specifica previsione, tanto a livello normativo quanto nelle condizioni contrattuali, di un termine per il rilascio del duplicato della carta di credito, nè diversamente indicato nel foglio informativo del prodotto (il quale, nel caso di specie, prevedeva la sostituzione o di rinnovo della carta al solo fine di stabilirne la gratuità), deve ritenersi che, la consegna da parte dell’intermediario della nuova carta di credito avvenuta dopo poco più di un mese dalla formale richiesta inoltrata dal cliente, sia stata evasa in un lasso temporale del tutto ragionevole, tanto più laddove in esso cadevano diversi giorni festivi.