La polizza aveva ad oggetto la copertura del rischio di perdite patrimoniali (per l’intermediario) derivante da insolvenza, conseguente alla morte o invalidità permanente del debitore, laddove sia legata alla “copertura assicurativa del finanziamento”, deve ritenersi riconducibile alla clausola delle condizioni generali del contratto di finanziamento la quale preveda che “il cliente ha facoltà di richiedere la copertura assicurativa del (finanziamento). Tale assicurazione avrà la seguente validità:(…) b) con riguardo agli utilizzi della linea di credito ad uso rotativo, sarà valida sino a revoca che dovrà essere comunicata per iscritto dal cliente”.