La clausola contrattuale contenuta nel contratto di rilascio della carta prepagata alla stregua della quale l’intermediario è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale acquisizione di dati o informazioni riguardanti il titolare della carta da parte di terzi ed il titolare è responsabile, “tenendone in ogni forma esonerata” l’altra parte contrattuale, per i danni di qualunque natura derivanti dall’avere il titolare stesso incautamente fornito a terzi i propri dati personali o strumenti di identificazione e/o di legittimazione, non può considerarsi legittima alla stregua del nostro ordinamento. Da un lato, infatti, a norma dell’art. 1229, comma 1, c.c. è “nullo (…) qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”. Dall'altro, parimenti nulle in quanto vessatorie, anche quando siano state oggetto di trattativa, sono dichiarate dagli artt. 33, comma 2, lettera b) e 36, comma 2, lettera b del d. lgs. n. 205/2006 (c.d. codice del consumo), con specifico riferimento ai soggetti rientranti, come l’odierno ricorrente, nella categoria dei consumatori, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di altra parte nel caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista.