Un obbligo generale di far credito è certamente estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività deve ispirarsi ai principi di una “sana e prudente gestione” e deve essere esercitata avendo riguardo “alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario” (arg. ex art. 5, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385). L’inesistenza di un obbligo siffatto non esclude tuttavia la possibilità di riconoscere che, in determinate ipotesi, il mancato accoglimento della richiesta di credito possa essere fonte di responsabilità per le banche. Esse sono, infatti, tenute ad improntare le proprie relazioni d’affari “a criteri di buona fede e correttezza”, secondo quanto puntualizzato dalle “Disposizioni” emanate dalla Banca d’Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari che costituiscono specificazione dei principi enunciati, in via più generale, dal codice civile. Non vi è dubbio, pertanto, che la mancata erogazione del credito, senza alcun plausibile motivo, potrebbe esporre la banca a responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c..