Ai fini dell'accettazione da parte del cliente di costi a titolo di spese istruttorie non appare idonea la mera apposizione della propria firma sul foglio riassuntivo delle condizioni alle quali la banca era disposta a perfezionare il mutuo. A tale firma, infatti, non può che ricondursi il solo significato di comprovare l’intervenuta ricezione della proposta. In tale assetto – evidentemente precontrattuale – non possono, e sotto alcun profilo, essere addebitati a una delle parti, i costi delle trattative, costi che – come noto – vanno a incidere sul patrimonio di chi le ha sostenute nei limiti del comportamento secondo buona fede della controparte, limiti – nel caso di specie – certamente non oltrepassati.