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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Mutuo | Istruttoria | Limiti | Spese | Accettazione

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.893

7 Luglio 2011

 

Ai fini dell'accettazione da parte del cliente di costi a titolo di spese istruttorie non appare idonea la mera apposizione della propria firma sul foglio riassuntivo delle condizioni alle quali la banca era disposta a perfezionare il mutuo. A tale firma, infatti, non può che ricondursi il solo significato di comprovare l’intervenuta ricezione della proposta. In tale assetto – evidentemente precontrattuale – non possono, e sotto alcun profilo, essere addebitati a una delle parti, i costi delle trattative, costi che – come noto – vanno a incidere sul patrimonio di chi le ha sostenute nei limiti del comportamento secondo buona fede della controparte, limiti – nel caso di specie – certamente non oltrepassati.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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