Non sembra conforme al dettato dell’art. 118 T.u.b. – e, di conseguenza, efficace nei confronti del cliente decorso il termine di preavviso ivi previsto – la proposta di variazione unilaterale del contratto concernente la misura della commissione di affidamento laddove: per un verso, la banca, a fronte della contestazione del cliente, non abbia dato prova – anche mediante presunzioni – dell’effettivo e rituale invio della proposta di modifica unilaterale del contratto al domicilio indicato dal cliente; per altro verso, la banca, quale “giustificato motivo” necessario ex art. 118 T.u.b. per l'esercizio dello ius variandi, si sia limitata ad indicare genericamente il “mutato contesto di mercato che si riflette sulle spese di gestione delle operazioni e dei servizi”, il che non sembra sufficiente a giustificare il repentino ed abnorme incremento della misura della commissione di affidamento portata, nell’arco di soli tre mesi, dallo 0,047 al 2% e, in termini monetari, da 145 ad oltre 6.000 euro.