L’Arbitro Bancario Finanziario non è competente a ordinare la cancellazione di un determinato soggetto dal registro informatico dei protesti; e ciò, si noti, a prescindere da ogni valutazione circa la legittimità o meno di tale iscrizione. Legittimato passivo di una siffatta domanda è infatti la Camera di Commercio, che non rientra fra i soggetti tenuti ad aderire alla procedura prevista dall’art. 128-bis, T.u.b..