La CRIF SpA che gestisce il sistema di informazione creditizia è soggetto privo di legittimazione passiva nella procedura avanti l’Arbitro Bancario Finanziario, poiché non rientra nella nozione di intermediario finanziario così come definita nelle disposizioni relative allo stesso Arbitro Bancario Finanziario. Pertanto, il ricorso proposto avverso la predetta società deve essere dichiarato inammissibile.