Sebbene il citato art. 4, comma 7, del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” non preveda testualmente l’invio dell’avviso di imminente registrazione mediante raccomandata, deve ritenersi che la spedizione mediante raccomandata sia resa necessaria dall’esigenza di garantire certezza ed effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell’interessato. In difetto di prova circa l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato dell’avviso previsto dal Codice deontologico, la segnalazione e la conseguente iscrizione del nome del cliente nel sistema informativo della CRIF devono considerarsi illegittime per mancato rispetto dell’obbligo di preavviso.