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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Dossier

Trasparenza | Contratti bancari in genere | Art. 119 comma 4 TUB

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.901

7 Luglio 2011

 

L’art. 119, comma 4, del TUB attribuisce al cliente il diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Non valgono ad esonerare la banca dal proprio obbligo di conservazione e consegna della documentazione nei termini previsti dal citato art. 119, comma 4, TUB né la circostanza della chiusura della filiale con la quale erano intercorsi i rapporti bancari che interessano il cliente e della conseguente difficoltà di reperimento della documentazione relativa a detta filiale; né la circostanza che la doglianza relativa alla mancata ricezione periodica della documentazione relativa ai conti bancari del cliente sarebbe stata da questa svolta per la prima volta molto tempo dopo l’instaurazione dei rapporti contrattuali sottostanti e l’esecuzione delle operazioni successivamente contestate o comunque valutate con sospetto da parte del cliente. Invero, l’obbligo decennale di conservazione dei documenti relativi alle operazioni poste in essere nel rapporto con il cliente grava sulla banca in ogni caso, e cioè in maniera del tutto indipendente dall’atteggiamento di maggiore o minore solerzia, tempestività e attenzione da parte del cliente, salvo soltanto, come già si è detto, il limite del decorso dei dieci anni.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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