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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Dossier

Carte di credito | Trasparenza | Ius variandi | Modalità di comunicazione

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.903

7 Luglio 2011

 

L’art. 118 TUB – nel testo vigente nel 2003 – prescrive che “le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR”, altrimenti “sono inefficaci”. La stessa norma stabilisce che al cliente dev’essere consentito l’esercizio del diritto di recesso senza alcuna penalità, esercitabile entro 15 giorni “dalla comunicazione”. La deliberazione CICR del 4 marzo 2003 (art.11) prevede che le variazioni sfavorevoli “sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute”, prevedendo per le variazioni generalizzate la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica e la comunicazione individuale al cliente. Per le suddette comunicazioni “la banca utilizza un documento di sintesi, che aggiorna quello unito al contratto, nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato e progressivamente numerato. Esso contiene l'avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. e l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso”, essendo altresì previsto che “Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente non possono avere effetto anteriore a quello della comunicazione al cliente stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” (Disposizioni Banca d’Italia, Circ. n.229 del 21 aprile 1999 – Tit.X, Cap. 1. Sez.IV, Par.2). La violazione di tali disposizioni, che si concretizzi nel difetto della pubblicazione sulla G.U. e della comunicazione individuale al cliente, nonché nell'assenza nel contenuto della comunicazione stessa di qualsivoglia evidenza della modifica contrattuale introdotta e dell'avviso sulla facoltà di esercitare il diritto di recesso, non può essere sopperita dall’ “accettazione tacita” delle novità normative sfavorevoli (nel caso di specie, l’introduzione della commissioni di cambio) attraverso l’utilizzo della carta di credito, risultando tale affermazione in aperto contrasto con i principi normativi sopra enunciati.


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