In materia di usura, la determinazione del tasso soglia deve essere svolta alla luce delle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, dettate dalla Banca d’Italia nel 2006, le quali, al paragrafo C.4, includono nel calcolo del tasso «le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito», con la precisazione che «Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza». Ne consegue che, in relazione ad contratto di prestito verso delegazione, le spese per l’assicurazione non vanno computate nel calcolo del tasso effettivo globale, stante l’assimilabilità del contratto di prestito verso delegazione di pagamento alle cessioni del quinto prevista dal paragrafo B.1, Cat. 8, delle ricordate Istruzioni della Banca d’Italia, e purché i costi della polizza siano stati certificati nella polizza medesima.