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Dossier

Bancomat e carte di debito | Utilizzo fraudolento | Vessatorietà | Clausola di esonero della responsabilità

Collegio di Roma, 17 settembre 2010, n.949

8 Luglio 2011

 

La clausola del contratto di utilizzo della “Carta Postepay prepagata”, secondo cui l’intermediario “non risponde dell’eventuale acquisizione di dati ed informazioni riguardanti il titolare da parte di terzi che abbiano in qualunque modo accesso agli strumenti operativi utilizzati dal titolare per effettuare con la carta, attraverso la rete internet, operazioni dispositive ed informative”, la quale esonerato la banca da qualsivoglia danno derivante al cliente dall’utilizzo della carta mediante impiego da parte di terzi non autorizzati della stessa con inserimento di codici identificativi autentici, deve ritenersi valida a condizione che trattasi di rapporti tra imprenditori e con esclusione dell’ipotesi in cui il debitore della prestazione versi in situazione di dolo o colpa grave (cfr. art. 1229, primo comma, cod. civ.). Diversamente, laddove il cliente fosse un consumatore, una siffatta clausola di totale esonero dalla responsabilità sarebbe stata inopponibile allo stesso cliente, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 33, comma 2, lett. B e 36, comma 3, d.lgs. 206/2005.


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