In tema di indebito utilizzo della carta di credito e bancomat, il ritardo da parte della cliente nella percezione del fatto, e cioè dei quattro prelievi subiti ad opera di terzi malfattori, integra sicuramente gli estremi della colpa, ma non gli estremi della colpa grave, e cioè di un comportamento caratterizzato da un grado elevatissimo e del tutto abnorme, rispetto ai parametri dell’essere umano medio, di negligenza ed imprudenza. Infatti, il monitoraggio da parte dei clienti sull’andamento e la consistenza del conto avviene usualmente attraverso gli estratti conto inviati dalla stessa banca, che hanno una periodicità di norma trimestrale (nel caso di specie il Collegio ha ritenuto plausibile che la cliente si fosse avveduta dei prelievi fraudolenti sulla base dell’esame dell’estratto conto del secondo trimestre, pervenutole – com’è prassi – ai primi di luglio, non essendosi per altro verificate in precedenza altre avvisaglie o segnali preoccupanti di anomalie nell’andamento del conto, quali per esempio la segnalazione dell’impossibilità di utilizzo della carta per essere il conto non più sufficientemente coperto).