Sebbene il citato art. 4, comma 7, del codice deontologico non preveda testualmente l’invio dell’avviso mediante raccomandata, la spedizione mediante raccomandata (ovvero altro mezzo usualmente riconosciuto e praticato come idoneo a fornire al mittente la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario) è funzionale all’esigenza di provare che l’interessato ha effettivamente ricevuto il preavviso, condizione di legittimità, come si è detto, del trattamento dei dati relativi all’affidabilità e puntualità nei pagamenti.