Alla stregua degli artt. 51, 60 legge cambiaria (così come della disposizione omologa della legge assegni, artt. 45, 46), il protesto è l’atto, redatto da pubblico ufficiale, che contiene la constatazione solenne dell’inadempimento del debitore principale e costituisce il presupposto per l’esercizio, da parte sua, delle azioni nei confronti degli obbligati in via di regresso. Se, con riferimento ad un determinato titolo, obbligati in via di regresso non vi sono, il protesto non necessita di essere levato. La mancata levata del protesto non può dunque considerarsi come inadempimento di un obbligo e l’obbligo non graverebbe comunque sulla banca domiciliataria.