In caso di utilizzo fraudolento della carta Bancomat, il ritardo macroscopico nella comunicazione all’intermediario della sottrazione o dello smarrimento dello strumento di pagamento, al fine di ottenerne il blocco, costituisce un comportamento inescusabilmente negligente ed imprudente, il quale integra gli estremi della colpa grave. Tuttavia, la responsabilità del titolare della carta può essere temperata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dal concomitante comportamento colposo della banca, la quale, in violazione dell’obbligo di diligenza qualificato ex art. 1176, comma 2, c.c., non si sia munita dei sistemi di sicurezza tecnologicamente più avanzati e capaci di cogliere con immediatezza i diversi indici di anomalia (gli orari dei prelevamenti, avvenuti in orario notturno; la frequenza e l’importo degli stessi rispetto alla normale operatività della cliente) che avrebbero dovuto mettere in allarme l’intermediario ed indurlo ad avvisare subito la cliente. Ed altresì, anche a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere contrattuale del neminem laedere, può assumere valore ai fini della violazione dell’obbligo di buona fede contrattuale il fatto che la cliente era anziana ed era legata alla banca da un rapporto pluriennale e, comunque, ben conosciuta dagli addetti dell’agenzia presso la quale intratteneva il conto corrente e si recava con una certa frequenza per eseguire operazioni sul conto stesso (nel caso di specie, la cliente, soggetto di età avanzata, aveva denunciato lo smarrimento o sottrazione della carta a distanza di circa due settimane dalla data in cui presumibilmente si era verificato l’evento pregiudizievole, che coincide con la data del primo dei prelievi contestati).