In caso di utilizzo fraudolento della carta Bancomat, la violazione dell’obbligo di custodire con cura il PIN ed in particolare di custodirlo in luogo diverso e separato da quello in cui si trova custodita la carta, integri gli estremi del comportamento gravemente colposo. Tuttavia, la sussistenza della colpa grave o di un grave inadempimento del titolare rispetto agli specifici obblighi di custodia della carta e del PIN non possono desumersi dalla mera circostanza che l’utilizzo della carta ai fini del prelievo degli importi contestati sia stato accompagnato dalla digitazione del PIN da parte del malintenzionato. Né vale a corroborare tale assunto l’immediatezza dei prelevamenti di denaro contestati rispetto al presunto momento del furto: il fatto, cioè, che i prelevamenti siano avvenuti in rapida successione immediatamente (meno di venti minuti) dopo il furto della borsa contenente la carta non è indice sicuro della circostanza che il PIN fosse conservato nella medesima borsa, unitamente alla carta. È noto, infatti, che le tecniche di acquisizione dei codici identificativi personali, necessari per l’utilizzo di dispositivi quali carte di pagamento o altri, sono oggi molto sofisticate, sicché l’acquisizione di tali dati da parte di terzi può prescindere da qualsiasi forma di negligenza o in genere di coinvolgimento del titolare della carta.