A fronte della specifica contestazione del cliente di aver mai ricevuto la proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 118-bis, t.u.b., costituisce specifico onere probatorio della banca dimostrare non solo l’invio, ma anche l’avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte del correntista. In mancanza di tale prova, la banca non può invocare nei confronti del cliente l’applicazione delle nuove condizioni e deve quindi restituire quanto addebitato a tale titolo.