Il contratto di leasing e quello di assicurazione sul bene oggetto del primo devono ritenersi oggettivamente connessi, in quanto gli effetti dell’assicurazione, cioè la riscossione dell’indennizzo assicurativo da parte del concedente, nel caso di perdita del bene concesso in leasing, sono destinati a compensarsi con il credito residuo del concedente nei confronti dell’utilizzatore. Occorre però, precisare che l’indennizzo assicurativo derivante dall’assicurazione contratta per conto del concedente, pur essendo destinato a compensarsi con il debito residuo dell’utilizzatore, non lo estingue automaticamente. Cosicché l’utilizzatore deve adempiere il suo debito autonomamente nel termine contrattualmente stabilito senza attendere la liquidazione dell’indennizzo assicurativo.