In caso di l’indennizzo assicurativo per perdita del bene concesso in leasing, la società concedente che è titolare del diritto all’indennizzo dovrà gestire il rapporto con l’assicuratore in modo da non pregiudicare l’interesse dell’utilizzatore, ma, osservato quest’obbligo, non è condizionata, nell’accettazione dell’indennizzo, dall’eventuale consenso dell’utilizzatore. Tuttavia, se la società concedente rende partecipe l’utilizzatore dello sviluppo della pratica assicurativa e questa si protrae a causa del dissenso dell’utilizzatore sull’entità dell’indennizzo offerto, le conseguenze della mora nell’ambito del contratto di leasing debbono ricadere sull’utilizzatore che non abbia estinto il suo debito nel termine stabilito e potranno essere compensate con il risarcimento da parte dell’assicuratore se e quando la controversia sull’indennizzo sarà definita in danno dell’assicuratore.