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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Commissione di massimo scoperto | Nullità | Art. 2-bis comma 1 L. 2/2009

Collegio di Milano, 01 ottobre 2010, n.1012

8 Luglio 2011

 

Il regime di cui al comma 1 dell’art. 2-bis L. 2/2009 deve essere interpretato nel senso che, nel nuovo schema legislativo, la CMS non sia stata affatto abolita, bensì ammessa nei soli casi in cui a) il conto del cliente risulti debitore per un periodo superiore a 30 giorni ovvero b) il conto sia affidato. Ne consegue la nullità della nuova commissione prevista «nella misura di € 2 per ogni giorno in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e per ogni 1.000 euro di saldo debitore (o frazione). […] è calcolata al termine di ogni trimestre solare; l’importo massimo addebitabile sul conto per un trimestre solare è di 100 euro; la commissione non si applica ai conti sui quali è stata concessa un’apertura di credito nonché per i giorni in cui il saldo debitore è stato pari o inferiore a 100 euro». Tale voce di addebito, infatti, contemplando l’applicazione della commissione indipendentemente dalla durata dello sconfinamento, non è in linea con la normativa in materia che, per come sopra interpretata, impone che lo sconfinamento non legittimi l’applicazione di una CMS se non ove il saldo debitore si protragga per oltre 30 giorni. Né può avere alcun rilievo la circostanza che lo sconfinamento si sia protratto oltre il termine minimo dei trenta giorni previsti dalla legge, posto che il verificarsi in concreto del presupposto contemplato dalla norma come condizione di validità della clausola contrattuale non può certo attribuire ex post validità alla clausola che ne sia priva proprio in quanto non prende in considerazione il presupposto imposto dalla norma di legge.


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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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