Laddove ricorrente sia una società, la stessa non è legittimata a presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario in epoca successiva alla cancellazione dal registro delle imprese, difettando la medesima della legittimazione attiva in merito ai rapporti di credito. Ne consegue che, in caso di cancellazione della società ricorrente anteriore alla data di presentazione del ricorso, il ricorso risulta essere stato presentato da un soggetto non più esistente e, quindi, incapace e non legittimato a far valere la titolarità delle posizioni attive precedentemente ad essa riferibili. Essendo venuta meno la società, allo stesso modo, incapaci di produrre un qualsivoglia effetto sono i poteri di rappresentanza conferiti all’amministratore, prima, e liquidatore, dopo, della società; anche sotto questo profilo, i poteri di rappresentanza dichiarati dal sottoscrittore del ricorso appaiono dunque inficiati dall’intervenuta estinzione della società ricorrente. Si deve dunque dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.