In caso di furto della giacca del titolare della carta bancomat, al cui interno erano custoditi documenti, carte di credito, soldi, etc, laddove lo stesso furto, sia stato collocato dal cliente alle ore 20,10 dell’8 settembre 2009, laddove le operazioni abusive risultano effettuate nell’arco temporale compreso tra le 20,36 e le 21,47 (alle 21,55 seguì il blocco della carta), il tempo trascorso tra il momento in cui verosimilmente fu commesso il furto e quello in cui il possessore della carta ebbe modo di raggiungere un apparecchio ATM, suggerisce di ritenere che l’autore del furto non spese che pochi attimi per reperire il pin della carta sottratta, tenuto conto che le operazioni contestate furono inequivocabilmente compiute utilmente con la digitazione del pin. Attraverso la ricostruzione delle circostanze di fatto della fattispecie, quindi, è dato presumere che il pin non fosse contenuto nella stessa giacca in cui era contenuta la carta ma che fosse individuabile e relazionabile alla carta facilmente e in breve tempo. La responsabilità del cliente, però, non esclude quella concorrente (sia pure in misura inferiore) dell’intermediario, il quale, con tutta evidenza, ha omesso di individuare e adottare sistemi rilevatori delle anomalie di operazioni, laddove, con la carta sottratta al cliente, tra le 21,34 e 21,47 siano state effettuate ben sette ricariche telefoniche (6 di 150,00 cadauna e la settima di 250,00 compiuta 8 minuti prima che la carta fosse bloccata).