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Dossier

Home banking | Bonifici fraudolenti | Responsabilità concorrente della banca e del cliente

Collegio di Milano, 04 ottobre 2010, n.1030

8 Luglio 2011

 

In linea generale, posto che nel servizio di home banking, l’uso corretto dei codici di accesso consente l’identificazione del titolare e l’autorizzazione dei pagamenti disposti, i bonifici fraudolenti che siano stati eseguiti previa corretta digitazione di tali codici sono giuridicamente riconducibili al titolare del servizio. Tuttavia, la banca che offre servizi on line alla propria clientela ha il dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176 co. 2 c.c., predisponendo misure di protezione – tra le quali l’invio di sms di conferma dell’eventuale disattivazione del servizio di sms-alert e l’invio di sms di avviso dell’esecuzione dell’ordine di bonifico – idonei ad evitare l’accesso fraudolento di terzi ai depositi dei propri clienti, o a neutralizzarne gli effetti.


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