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Dossier

Credito al consumo | Prestito con delega di pagamento | Rinegoziazione del prestito

Collegio di Napoli, 01 ottobre 2010, n.1022

8 Luglio 2011

 

In assenza di convenzioni preesistenti o di obblighi (di rinegoziazione del prestito) imposti da disposizioni legislative, come quelle contenute nei recenti provvedimenti anticrisi, non è possibile limitare l’autonomia imprenditoriale dell’intermediario (nel caso di specie, l'intermediario, subentrato alla società erogante in un contratto di finanziamento rimborsabile a mezzo di delegazione di pagamento, aveva rigettato la domanda di riduzione della rata avanzata dal cliente, adducendone la non conformità ai criteri di valutazione del merito creditizio e alle politiche di affidamento e di gestione del rischio seguite dall’istituto, eccependo in sostanza che la rinegoziazione del debito comporta una valutazione di merito creditizio di competenza esclusiva del soggetto erogante).


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