In assenza di convenzioni preesistenti o di obblighi (di rinegoziazione del prestito) imposti da disposizioni legislative, come quelle contenute nei recenti provvedimenti anticrisi, non è possibile limitare l’autonomia imprenditoriale dell’intermediario (nel caso di specie, l'intermediario, subentrato alla società erogante in un contratto di finanziamento rimborsabile a mezzo di delegazione di pagamento, aveva rigettato la domanda di riduzione della rata avanzata dal cliente, adducendone la non conformità ai criteri di valutazione del merito creditizio e alle politiche di affidamento e di gestione del rischio seguite dall’istituto, eccependo in sostanza che la rinegoziazione del debito comporta una valutazione di merito creditizio di competenza esclusiva del soggetto erogante).