Accertata l’esistenza di una specifica connessione, non occasionale, ma strutturale e teleologica, tra il contratto di vendita e quello di finanziamento – i quali risultano coordinati dalle parti fin dal momento della loro previsione nell’ambito del rapporto di collaborazione tra venditore ed intermediario, quindi nella fase di formazione e, infine, in corso di esecuzione, in vista del conseguimento di una funzione unitaria, ascrivibile alla fattispecie negoziale complessivamente considerata e sovrastante le cause dei singoli tipi di cui l’operazione è composta, sicché le vicende o la disciplina di ciascun negozio sono variamente destinate a ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia – ne discende che, a seguito della risoluzione del sottostante contratto di vendita per l’impossibilità ad adempiere da parte del venditore (il quale ha espressamente comunicato di non poter consegnare il bene (sia pure per cause indipendenti dalla propria volontà) e di ritenere interrotto il “rapporto fiduciario” con l’acquirente) ricorrano le condizioni per ritenere verificatasi la risoluzione anche del connesso contratto di finanziamento.