L’art. 42 del Codice del Consumo, il quale prevede che l’azione del consumatore nei confronti del finanziatore, in caso di inadempimento del fornitore, è ammissibile solo alla condizione che “vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”, non può dirsi applicabile in presenza di un collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e di acquisto del bene. Tale collegamento, infatti, prescinde dall’esistenza di un rapporto di esclusiva tra finanziatore e venditore, con la conseguenza che, sul solo presupposto di tale collegamento negoziale, il beneficiario del finanziamento ha diritto di risolvere il contratto con il finanziatore, allegando l’inadempimento del fornitore.