Il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e di acquisto del bene non può dirsi escluso dalle parti a mezzo la semplice predispozione, nel contratto di finanziamento, della clausola secondo cui “per qualsiasi reclamo e/o controversia inerente a forniture di beni e/o prestazioni di servizi, incluse quelle relative alla destinazione della somma ed alla consegna del bene, da parte del Convenzionato o altri Esercenti, il Richiedente […] deve rivolgersi esclusivamente a questi non restando, nel frattempo, né escluso, né sospeso, l’obbligo di rimborso”. Tale clausola d’inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative all’inadempimento del venditore, infatti, riflette la prassi contrattuale del settore, incline a tenere formalmente distinti i contratti di finanziamento e di vendita, nel tentativo di impedire o almeno ostacolare il ripercuotersi delle conseguenze giuridiche dell’inadempimento del fornitore sul rapporto di finanziamento. Si nota