La rilevanza del collegamento tra contratto di finanziamento e di acquisto del bene non esclude l’esigenza di applicare regole di correttezza intese a garantire al fruitore “del credito” una maggior tutela e di predisporre meccanismi sanzionatori per l’inosservanza delle stesse. Deve quindi ritenersi viziato da grave negligenza il comportamento dell’intermediario che versi al venditore il prezzo della vendita senza assicurarsi che il bene sia stato o sia per essere consegnato all’acquirente. Alla stregua del principio di buona fede diviene possibile, dunque, imporre al finanziatore un comportamento idoneo a preservare gli interessi dell’altra parte, ovvero il debitore; e tale obbligo supera (e sopravvive a) le eventuali clausole d’inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto di compravendita, anche a prescindere dall’eventuale valutazione di vessatorietà della clausola e dalla sua possibile nullità o inefficacia ab origine.