che l’erogazione del residuo importo di € 25.000,00 debba avvenire in più tranches successive a stato avanzato dei lavori, essendo quindi fatto obbligo alla parte mutuataria di trasmettere, unitamente alla richiesta di erogazione di ogni tranche, la relazione di un tecnico di parte attestante lo stato avanzato dei lavori, ferma restando la facoltà della Banca di far periziare l’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione da un tecnico di sua fiducia; dall'altro, che l’erogazione dell’ultima tranche, a completamento dei lavori, debba avvenire entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla data di stipula del contratto, trascorso il quale la banca potrà revocare l’erogazione della restante parte prevista e far decorrere l’ammortamento del mutuo per la somma già erogata. Decisivo, ai fini della specifica connotazione quale “mutuo di scopo” dell’operazione di prestito appare la previsione che l’importo di € 25.000,00 sarebbe stato erogato a stato avanzato dei lavori di ristrutturazione.