Nei mutui di scopo – siano essi di scopo legale o volontario – la c.d. “clausola di destinazione” e le modalità di erogazione possono assumere diverse configurazioni ed una differente rilevanza giuridica in relazione allo specifico assetto che eventuali previsioni legali e/o la volontà negoziale delle parti attribuiscono loro. In particolare, il rispetto dell’obbligo di destinazione può atteggiarsi, in dipendenza delle caratteristiche stesse dell’operazione creditizia posta in essere, secondo meccanismi di ordine risolutorio/risarcitorio (condizione risolutiva; previsione di un diritto di recesso in favore dell’istituto mutuante; clausola penale), ovvero all’inverso, secondo lo schema tipico della “condizione sospensiva”, in virtù del quale la materiale erogazione delle somme promesse a mutuo avviene successivamente e subordinatamente alla verifica, in sede di accertamento tecnico, dell’avvenuta realizzazione graduale dello scopo in base a stati di avanzamento dei lavori preventivamente programmati (nel caso di specie l’erogazione a stato avanzato lavori del residuo importo di € 25.000,00 concesso a mutuo era condizionata alla positiva verifica della avvenuta realizzazione delle opere di ristrutturazione).