Nel caso in cui cliente abbia manifestato la propria volontà irrevocabile di pagare le rate di rimborso di un diverso rapporto di finanziamento mediante versamento nel conto corrente, è indiscutibile che lo stesso cliente abbia espresso una volontà non modificabile senza il consenso dell’altra parte (art. 1372 c.c.), a che il contratto di conto corrente rimanesse in vita, quanto meno, fino alla conclusione del rapporto di finanziamento (durata decennale). Tra una simile operatività e il contratto di finanziamento deve, quindi, ritenersi sussistente un – voluto da entrambe le parti – nesso di interdipendenza economico-funzionale. Ne consegue la legittimità del rifiuto della banca rispetto alla chiusura del conto corrente fino a che sia in piedi il rapporto di finanziamento.