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Dossier

Circostanze rilevanti | Comportamento della banca | Assegni bancari | Restituzione dei titoli

Collegio di Napoli, 11 ottobre 2010, n.1063

8 Luglio 2011

 

Deve ritenersi legittimo il comportamento della banca cui sia contestata la mancata tempestività nella restituzione dei titoli laddove: I) in data 26.10.2009 il cliente ha presentato all’incasso presso l’agenzia della banca dove aveva il c/c tre assegni di importo complessivo pari a € 140.000,00, II) i predetti assegni erano stati tratti su altra Agenzia (in un diverso comune) della medesima banca ed erano pervenuti presso l’Agenzia trassata in data 28.10.2009, III) in pari data, per mancanza di fondi, sono stati passati al notaio per il protesto, IV) immediatamente ne è stata data comunicazione all’Agenzia che aveva provveduto all’incasso per la comunicazione al cliente; V) gli importi corrispondenti agli assegni protestati sono stati addebitati al cliente nelle date del 29-30.10.2009; VI) in data 2.11.2009 l’Agenzia trassata ha inviato raccomandata alla traente contenente il preavviso di revoca (ex art. 9 bis, d. Lgs. 507/1999); VII) in data 4.11.2009 il notaio ha consegnato il certificato di protesto relativo ai tre assegni con le relative spese; VIII) il 5.11.2009 l’Agenzia negoziatrice ha addebitato (anche) questi importi sul conto della cliente; IX) il successivo 16.11.2009 il notaio ha consegnato all’Agenzia trassata gli atti di protesto ed i titoli in originale; X) questi sono rimasti presso l’Agenzia trassata, al fine di permettere al debitore di usufruire delle possibilità previste dall’art. 8 della l. n. 386/1990 di saldare il debito, nei sessanta giorni, mediante la costituzione di un “deposito vincolato al portatore del titolo”, per evitare le sanzioni amministrative; XI) scaduto il termine in data 4.1.2010 i titoli sono stati consegnati al difensore della cliente in data 7.1.2010.


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