La normativa vigente prevede per l’intermediario l’obbligo di comunicare preventivamente al cliente la propria intenzione di segnalare la sua posizione alla “centrale rischi” e la omessa tempestiva comunicazione al cliente determina la illegittimità della segnalazione e l’obbligo per l’intermediario di attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati inseriti in Crif. Proprio la gravità delle conseguenze che da tale segnalazione derivano, impone agli intermediari di fornire la prova dell’avvenuto invio della comunicazione al cliente; prova tanto più necessaria quando il cliente neghi di aver mai ricevuto la comunicazione di cui si discute.