In base all’art. 1714 c.c. il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute. Tuttavia, laddove dalla retrodatazione della valuta di accredito dell’importo dell’assegno versato per l’incasso e dalla conseguente applicazione della misura convenzionale del tasso di interesse in favore del correntista, questi non abbia subito alcun apprezzabile danno differenziale (altrimenti desumibile dal ‘delta’ tra indice legale e indice contrattuale dell’interesse applicabile), alcun risarcimento potrà essere corrisposto al cliente per il lamentato danno da “perdita di valore per cambio valuta sfavorevole.