Laddove il contratto di mutuo espressamente prevede che "La parte mutuataria potrà ottenere la conversione del tasso riferito al Franco svizzero in uno riferito all’Euro. Nell’esercizio di tale opzione, la parte mutuataria dovrà indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra quelli previsti nei diversi prodotti di mutuo offerti dalla Banca al momento della conversione", deve ritenersi che il mancato rispetto delle precise disposizioni contrattuali renda inopponibile la tardiva ed unilaterale conversione disposta dall’intermediario. Quale ulteriore conseguenza, dall’inopponibilità della conversione irregolarmente operata, nasce l’obbligo per l’intermediario di reintrodurre la vecchia determinazione del tasso, ripristinando l’originaria modalità di pagamento a mezzo RID.