La comunicazione del 22-10-2007 (cfr Bollettino di Vigilanza n. 10 di ottobre 2007), con la quale la Banca d’Italia ha fornito indicazioni in merito al rifiuto di una richiesta di finanziamento, nella parte in cui prevede che qualora la banca, nell’ambito della sua autonomia gestionale, “decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l’intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell’occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito. E’, altresì, opportuno che, in caso di situazioni di particolare disagio di tipo economico o personale, gli intermediari seguano la prassi di fornire al cliente indicazioni circa confidi, associazioni o fondazioni che operano nella prevenzione antiusura ovvero in merito a iniziative di micro-credito conosciute e operanti nella zona”, non rappresenta una fonte sufficiente alla creazione di un diritto soggettivo che possa essere fatto valere avanti l’A.B.F., il che è ragione necessaria di rigetto della domanda (e non già di irricevibilità).