Al fine di fornire indicazioni utili a favorire il rapporto con la clientela, si evidenzia come appare suscettibile di negativo apprezzamento sotto il profilo della sua attuale adeguatezza alle istruzioni di vigilanza la posizione dell’intermediario il quale impieghi un sistema pregiudizialmente incompatibile con la stessa possibilità di fornire, caso per caso, indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito. Tali istruzioni di vigilanza, infatti, non paiono consentire un’ulteriore gestione dei rapporti con la clientela sull’assunto della normale insostenibilità delle ragioni del rifiuto opposto all’altrui istanza di accesso al credito. In tal senso, l’intermediario deve assumere determinazioni operative effettivamente conformi alla verifica, necessariamente individuale, della possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito.