Nell’intento di accelerare le procedure di “portabilità” dei mutui, l’art. 2, comma 3, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 prevede che, nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. E’ inequivoco che la disposizione richiamata trovi applicazione solo qualora la surrogazione del mutuo avvenga attraverso la procedura interbancaria di trasferibilità di dati. Ne consegue che, laddove la banca surrogante abbia adottato – in fase di richiesta – modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla procedura interbancaria e meglio chiarito dalla Circolare Abi del 2009, finanche avvalendosi di un soggetto terzo (collaboratori di studi notarili) per poter acquisire dalla banca originaria i conteggi estintivi relativi al finanziamento, deve ritenersi inapplicabile il regime normativo sopraccitato.