Laddove siano previste “Regole in materia di condizioni agevolate al Personale” la cui disciplina “potrà essere applicata solo a seguito di apposita richiesta dell’interessato da inoltrare entro e non oltre il 31 dicembre 2008”, deve desumersi che la “richiesta dell’interessato” integri, con ogni evidenza, una condizione necessaria per l’applicazione di tali condizioni di erogazione del credito; non anche la condizione sufficiente poiché, di là dell’univoco tenore testuale dell’offerta (“potrà essere applicata”), è la concessione del credito che è inimmaginabile possa prescindere da una analisi, in ogni caso concreta e attuale, del merito di credito individuale. Analisi che non può rimanere surrogata da una generica pre-selezione fatta una volta per tutte dall’intermediario di una categoria di soggetti, tanto più quando la pre-selezione sia stata operata, come nella fattispecie, in virtù di uno status immodificabile e remotamente acquisto, come quello di dipendente in quiescenza dell’azienda di credito offerente le condizioni agevolative.