La clausola del contratto secondo cui l’intermediario non è responsabile per la perdita, diffusione o alterazione di dati o informazioni trasmesse attraverso il servizio di conto corrente on-line, quando tali eventi si siano verificati per cause a esso non imputabili è riconducibile alla previsione dell’art. 33, comma 2, lettera b) del codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005), alla stregua del quale “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…); b) escludere o limitare le azioni o di diritti dei consumatori nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. In quanto vessatoria, detta clausola deve ritenersi inopponibile al consumatore: la legge citata (art. 36 comma 3) ne sancisce infatti la nullità, la quale “opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.