Con specifico riferimento all’utilizzazione di servizi e strumenti, con funzione di pagamento o altra, che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, non può essere omessa la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio. Poiché si verte in tema di responsabilità contrattuale, è la banca a dover fornire la prova della propria diligenza; prova che non può dirsi raggiunta laddove l’intermediario si sia limitato ad affermare apoditticamente la sicurezza dei propri sistemi informatici e ad assumere la mancata adozione, da parte del cliente, delle “elementari cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei propri dati”. Assunto, quest’ultimo, smentito dalla circostanza per la quale il furto di identità telematica (o phishing) può essere perpetrato mediante attacchi al sistema informatico della banca e cioè attraverso comportamenti di terzi che nulla hanno a che vedere con un ipotetico difetto di diligenza del cliente.